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La mediazione obbligatoria

La mediazione obbligatoria

La mediazione obbligatoria per le liti da lockdown – COVID 19.

La legge n. 70/2020 in vigore dal 30 Giugno 2020, nata dalla conversione di uno dei tanti decreti legge in materia di Covid 19,  prevede che il tentativo di mediazione sia obbligatorio per tutte quelle liti insorte a causa del lockdown. Il lockdown ed il periodo subito seguente ha creato una quantità di liti e di contenzioso stragiudiziale e giudiziale di notevole frilevanza. Tali liti coinvolgono maggiormente problematiche di natura contrattuale (locazioni commerciali e abitative tra tutte ma anche risarcimenti di viaggi di cui non si è potuto usufruire) con focus sugli inadempimenti delle obbligazioni che ne derivano.

L’oramai famoso Decreto Cura Italia ha quindi introdotto  una serie di importanti novità  in materia di coordinamento di giustizia civile, amministrativa e contabile.

La mediazione obbligatoria è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale: in sostanza, se non esperisco la mediazione non posso fare causa.

Cosa è la mediazione. Definizione breve.

La mediazione è uno strumento alternativo di risoluzione stragiudiziale di una controversia. Essa deriva dall’acronimo inglese ADR Alternative dispute risolution (risoluzione alternativa delle dispute). Se prima per risolvere una questione si andava dinnanzi al Giudice, dal 2010 in Italia è possibile recarsi dinnanzi un mediatore (soggetto terzo ed imparziale) e presentare la propria controversia. Ruolo del mediatore è quello di mediare tra le parti al fine di trovare una soluzione ed un accordo.

La mediazione, per legge, è obbligatoria in controversie afferenti le seguenti materie:

condominio

diritti reali

divisione

successioni ereditarie

patti di famiglia

locazione

comodato

affitto di aziende

risarcimento del danno (da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo)

contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Le nuove materie obbligatorie.

In aggiunta a tali materie, la legge sopra citata ha introdotto un importante novità necessaria a deflazionare il ricorso ai Tribunali e alla Giustizia, sopraffatta dai numeri: fare in modo che la mediazione diventi obbligatoria per tutte le liti da Covid 19 e da lockdown.

Sono innumerevoli i soggetti che dichiarano di non aver potuto mantenere una propria obbligazione a causa del Covid 19, citandolo, quindi, come giustificazione o causa di forza maggiore.

Tutte queste liti insorte dovranno passare per il filtro della mediazione. Solo qualora esso non fosse sufficiente sarà possibile proseguire per le ordinarie vie giudiziali.

La mediazione telematica.

Proprio al fine di rispettare la normativa di distanziamento sociale, sono state introdotte anche nuove modalità di esperimento della mediazione: essa potrà essere svolta in modalità telematica, con il consenso, però di tutte le parti coinvolte. Sarà onere dell’Avvocato redigere l’istanza di mediazione, sottoscriverla con firma digitale e dichiarare l’autenticità della firma del proprio assisto. Tale regola vale per tutti i verbali di mediazione che verranno redatti. Il collegamento sarà da remoto, tramite strumenti di collegamento video (Skype e similari). L’accordo finale soggiacerà alle stesse regole: il mediatore, dopo averlo firmato lo invierà per posta elettronica agli Avvocati che rappresentano le parti, i quali, a loro volta apporranno le firme digitali per poi inviare il modulo firmato al mediatore.

E’ obbligatoria la presenza dell’Avvocato in mediazione?

La mediazione potrebbe svolgersi e concludersi anche senza l’assistenza di un legale, ma l’accordo finale non avrebbe alcuna efficacia di titolo esecutivo. Infatti, il verbale con cui si sancisce l’accordo in mediazione costituisce pieno titolo esecutivo, tale da poter ordinare obblighi di fare e non fare, di consegna e di esecuzione forzata in genere.  Per ottenere tale importante risultato è pero fondamentale la presenza di un Avvocato per parte.

Lo Studio Legale Corallini e la mediazione.

Il punto di forza del mio Studio è la capacità di risolvere le controversie in via alternativa al giudizio. Da sempre preferisco approfondire ogni possibilità di risoluzione che non coinvolga la giustizia con il fine unico di assicurare al mio Assistito una tutela veloce e soddisfacente. Spesso e volentieri, infatti, sia i costi che i tempi di giustizia, anche in caso di vittoria sono in grado di camuffare il risultato. La negoziazione e la contrattazione sono invece qualità importanti nella società di oggi, dove si rende necessaria la capacità di gestire intelligentemente le relazioni e le problematiche interpersonali al fine di concretizzare gli obiettivi prefissati e soddisfare a pieno il proprio assistito.

Se hai un contrattempo e non riesci a presenziare all’incontro di mediazione, anche telematica compila la procura per delegare il tuo Avvocato.