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Il testamento olografo

Il testamento olografo

che cos’è il testamento olografo                                                                                                  

Nella categoria del diritto successorio il testamento olografo ex art. 602 del Codice Civile è “il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore”.     

Il testamento olografo è infatti la forma più semplice e conosciuta nel diritto italiano, per esprimere in maniera autonoma e senza ricorrere a particolari figure professionali ovvero a forme rigorose le proprie volontà. Si può redigere tale testamento senza l’ausilio di un notaio e soprattutto non c’è alcuna necessità di testimoni o di autenticare firma, data e qualunque altro elemento in esso contenuto.

Requisiti del testamento olografo

I requisiti dell’art. 602 c.c. sono piuttosto semplici ed immediati.

  • Autografia

innanzitutto il testamento deve essere scritto di proprio pugno e per intero dalla mano del testatore.

  • Sottoscrizione

Il secondo comma dello stesso articolo prevede che la firma (sottoscrizione) debba essere posta alla fine dello scritto. Essa potrebbe addirittura non indicare nome e cognome, ma è sufficiente che sia chiara nel disegnare la persona del testatore. Es: Zio Antonio, Nonno Mario. E’ quindi fondamentale che vi sia l’assoluta certezza della riferibilità al testatore e l’inequivocabile paternità e responsabilità del testamento stesso.

  • Data certa.

Infine il terzo ed ultimo comma dell’articolo di legge prevede che la data debba contenere l’indicazione completa di giorno, mese e anno. 

A cosa serve il testamento olografo?

Come ogni forma di testamento, esso è lo strumento prediletto, l’unico atto giuridico prescelto dal diritto italiano per designare i propri eredi, esprimere le proprie volontà e disporre dei propri beni dopo la morte. E’ un atto revocabile e soprattutto libero. Revocabile perché in ogni momento prima della sua morte, il testatore è libero di modificare il testamento come preferisce. Libero perché non può esserci alcuna costrizione nella volontà del soggetto e alcun dubbio sulla sua capacità di agire.                              

Come scrivere il testamento olografo?                                                                                                                                        

Il testamento deve essere autografo e pertanto non possono utilizzarsi mezzi meccanici quali stampanti, computer, macchine da scrivere. Deve essere scritto di proprio pugno dalla persona che lo firma. Anche il semplice aiuto di un soggetto terzo e di una mano esterna escluderebbe il requisito dell’autografia ed invaliderebbe il testamento.              La scrittura autografa sarà valida se apposta con qualunque tipo di mezzo scrivente, sia esso penna, matita, pennarello, gesso,  e su qualunque tipo di materiale: carta, pietra, legno, cemento. L’unico requisito è che sia scritto si di un materiale che possa essere ricevuto da altri. Un testamento su un muro sarebbe invalido perché non ricevibile. Un testamento scritto su una lastra di cemento sarebbe valido perché ricevibile.

Opposizione alla data del testamento

La data è fondamentale perché con essa si può stabilire se il testatore fosse in grado di intendere e di volere nel momento stesso in cui ha redatto il testamento. Facciamo un esempio pratico: se il testatore in data 25 Aprile 2008 subito una sentenza di incapacità di intendere e di volere, il testamento rilasciato il 26 Aprile 2008 sarà chiaramente annullabile. Essa è anche fondamentale per valutare la priorità tra più testamenti ovvero decidere qualunque altra questione che sia relazionabile al tempo. In tutti questi casi e solo in essi gli eventuali oppositori del testamento potranno basare le loro opposizioni sulla prova di non verità della data.

Quanto costa il testamento olografo

Nulla. Essendo un testamento olografo esso non ha alcun costo. Di contro, se esso è economico e privo di oneri è un testamento insicuro perché potrebbe facilmente essere sottratto oppure smarrito. Al fine di evitare problematiche relative alle proprie volontà sarà sufficiente affidare il proprio testamento presso un Notaio, una banca o altro professionista che può riceverlo.

Invalidità del testamento olografo.

Sono due le invalidità che colpiscono questo tipo di testamento: la nullità e l’annullabilità.

Il testamento è nullo quanto nono sono rispettati i requisiti di autografia, firma e data, previsti dalla normativa stessa. E’ inoltre nullo quando i beneficiari siano indicati in modo generico e quindi difficili da indentificare, nel caso di testamento reciproco (che porti le volontà di più persone le une a favore delle altre) nel caso di testamento in cui si rimette ad un terzo la scelte degli eredi, ed infine in caso di disposizioni illecite.  La nullità è chiaramente insanabile e rende di fatto l’atto inutilizzabile.

La annullabilità può essere richiesta da chiunque abbia un interesse entro 5 anni dal giorno in cui si è data esecuzione alle disposizione contenute nel testamento medesimo in caso di difetto di forma (es: la firma è poco chiara o incompleta, la data è parziale, una parte risulta scritta da altra mano), incapacità del testatore, errore, dolo o violenza che hanno spinto il testatore a disporre non liberamente dei propri beni.  Fondamentale rammentare che la nullità non può essere fatta valere dal soggetto che conoscendo la stessa abbia confermato e in maniera volontaria abbia dato piena o parziale esecuzione al testamento dopo la morte del testatore.

Utilità del testamento

Una volta morto il testatore si aprirà la successione e sarà possibile dare efficacia e piena esecuzione alle sue volontà. Per farlo è sufficiente recarsi presso un notaio con il testamento e chiederne la pubblicazione. Il notaio pubblicherà il testamento, redigendo un verbale dinnanzi due testimoni. Il verbale consiste nella trascrizione del testamento medesimo oltre all’aggiunta degli altri dati necessari. Documenti richiesti dal notaio al fine di procedere alla pubblicazione sono: documenti di identità di chi ne richiede la pubblicazione, fotocopia del documento del testatore, estratto per riassunto dell’atto di morte, il testamento in originale che verrà allegato al verbale e trattenuto dal Notaio che ne rilascerà delle copie autenticate.


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