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La tutela del consumatore

La tutela del consumatore

Focus sui prodotti difettosi

Chi è il consumatore

Il 6 Settembre 2005 con il D.lgs. n. 206, a ricezione delle direttive dell’Unione Europea, viene introdotto in Italia il Codice del Consumo. Esso rappresenta la norma d’eccellenza per la tutela del consumatore.

Ma chi è definibile consumatore?

Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Consumatore è la persona fisica che utilizza beni o servizi prodotti dal sistema imprenditoriale ed economico. Consumatore è Tizio che compera un televisore presso il negozio di elettrodomestici, Caio che compera una vettura da un rivenditore, Sempronio che attiva un contratto telefonico.

Non è invece consumatore l’Avvocato che attiva un contratto telefonico per il proprio Studio professionale in quanto in questo caso parliamo di due imprenditori e quindi tra di loro non si instaura un rapporto di consumo. È invece consumatore l’Avvocato che attiva il contratto telefonico per la propria abitazione.

La tutela del consumatore: i prodotti difettosi

Cosa succede nei casi in cui il consumatore acquista un prodotto difettoso, quindi malfunzionante o non rispondente all’uso dichiarato da colui che l’ha venduto?

L’art. 130 del Codice del Consumo recita:

il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna bel bene.

In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.”

Dalla lettura di questo articolo emerge che il venditore ha il dovere di:

  • riparare;
  • sostituire;
  • ridurre il prezzo.

Questi sono i tre grandi rimedi che ha il consumatore per tutelare il proprio diritto a non avere un prodotto difettoso.

La tutela del consumatore: la responsabilità del venditore

Il nostro ordinamento e il codice del consumo indicano due termini fondamentali che è necessario rammentare e tenere in grande considerazione.

Il primo è inerente alla durata della responsabilità del venditore nei confronti del consumatore: essa è di due anni dalla consegna del bene. Ciò significa che per 24 mesi il venditore dovrà garantire i tre rimedi di cui sopra al consumatore in caso di difetto del bene.

Il secondo è inerente al limite temporale per chiedere la sostituzione del bene: entro 2 mesi dalla scoperta del vizio il consumatore deve denunciarlo. La denuncia non è necessaria se il vizio era riconosciuto dal venditore o quest’ultimo lo ha occultato. Fondamentale è la prova dell’acquisto (scontrino, ricevuta fiscale).

Vizi che si presentano entro 6 mesi dalla vendita.

I vizi che si presentano entro 6 mesi dalla consegna del bene si presume che esistessero già a tale data e quindi non è necessario darne prova diretta. Es: acquisto un veicolo che dopo 4 mesi ha una grave problematica al motore. Si presume che esso avesse detta problematica già prima della vendita. Il consumatore non ha quindi alcun onere probatorio in merito alla dimostrazione del difetto stesso.

La tutela del consumatore. Cosa fare in caso di prodotto difettoso.

Il primo passo è la denuncia del vizio ovvero del difetto al venditore: tramite lettera raccomandata, pec o qualunque altro mezzo che ne dimostri l’invio e la ricezione del venditore. L’obiettivo è ricevere la sostituzione ovvero la riparazione del prodotto. Nel caso in cui ciò non dovesse sortire alcun effetto sarà possibile procedere giudizialmente rivolgendosi ad un legale.

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