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La separazione giudiziale

La separazione giudiziale


Cos’è la separazione giudiziale, quali sono i costi e quanto si utilizza.

A differenza di quella consensuale, la separazione giudiziale avviene quando i coniugi non sono riusciti a trovare un accordo.

Solitamente è un tipo di separazione conflittuale dove costi e tempistiche sono decisamente maggiori rispetto alla consensuale.

C’è un unico tipo di procedimento: quello dinnanzi al tribunale. Il nostro ordinamento non ammette altre modalità di separazione giudiziale.

Solo il giudice, infatti, al termine di un giudizio completo potrà emettere i provvedimenti patrimoniali e di gestione della prole finalizzati a regolare tutte le modalità della vita separata.

E’ l’art. 151 del codice civile al primo comma a recitare che “La separazione (giudiziale) può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.”

Ciò significa che devono esserci delle circostanze oggettive che rendono impossibile la vita coniugale.

Tali circostanze non devono essere percepite da entrambi i coniugi: costante giurisprudenza ha infatti stabilito negli anni che è sufficiente che uno solo dei coniugi percepisca questa condizione di distacco spirituale e di disaffezione nei confronti dell’altro. Ne deriva che essa potrà essere chiesta da un solo coniuge.

Il ricorso al Tribunale

Sarà necessario recarsi da un Avvocato il quale redigerà un atto processuale denominato ricorso.

Tale ricorso dovrà essere depositato presso il Tribunale del luogo in cui i coniugi  hanno avuto l’ultima residenza comune o in mancanza del luogo dove il coniuge convenuto (colui a cui è rivolto l’atto) ha la residenza o il domicilio.

In caso di irreperibilità del coniuge resistente, o residenza all’estero la competenza sarà del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente (chi scrive il ricorso). Ciò significa, che in caso di contumacia del resistente (non presenza al processo) il giudizio proseguirà ed il giudice emetterà una sentenza sulla base del solo ricorso e delle informazioni pervenute dall’unico coniuge presente.

Cosa succede se non mi presento all’udienza di separazione giudiziale.

Cosa succede se è il coniuge ricorrente a non presentarsi? Il Presidente dichiarerà estinto il procedimento per rinuncia espressa agli atti.

Se invece non si presenta il coniuge chiamato? Il presidente fisserà una nuova udienza. Potrà comunque decidere mediante un’ordinanza i provvedimenti urgenti.

Ricorso nella separazione giudiziale.

Entro 5 giorni dal deposito del ricorso il giudice dovrà:

–  fissare con decreto la data dell’udienza di comparizione entro 90 giorni dal deposito medesimo;

– il termine per permettere al coniuge ricorrente la notificazione del ricorso al coniuge convenuto;

– il termine entro cui il coniuge convenuto potrà depositare la memoria difensiva e il fascicolo contenente i suoi documenti.

Pillola di caso concreto: accade più volte che entrambi i coniugi depositano un proprio ricorso nello stesso periodo. In questo caso, il ricorso principale sarà quello iscritto prima. L’altro verrà sostanzialmente cancellato.

Il procedimento di separazione giudiziale

Ci sarà una prima udienza di comparizione, in cui le parti dovranno partecipare personalmente ed assistite dai loro difensori, davanti al Presidente del Tribunale: questa fase è denominata fase presidenziale.

Così come nella separazione consensuale davanti al Tribunale e seguendo la stessa ratio, il legislatore ha previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del giudice. Nel caso in cui essa non riesca, l’esperienza insegna che le probabilità sono veramente basse, il giudice adotterà i cosiddetti provvedimenti provvisori. Cioè dei provvedimenti urgenti e necessari che tutelino il coniuge più “debole” (dal punto di vista economico) e soprattutto i figli. Dopo di che fisserà un’udienza dinnanzi ad altro giudice (potrebbe comunque essere il medesimo) denominato giudice istruttore per il prosieguo della causa.

I provvedimenti provvisori nella separazione giudiziale

Il giudice potrà emettere dei provvedimenti provvisori, validi sino alla pubblicazione della sentenza definitiva. I provvedimenti provvisori sono tutti quelli ritenuti opportuni per la tutela della vita coniugale e soprattutto della prole. Tali provvedimenti verranno presi mediante un’ordinanza.

Nello specifico la decisione verterà sull’affidamento dei figli e sull’assegnazione della casa coniugale.

Il giudice potrebbe anche emettere una sentenza non definitiva con la quale intanto decide sulla separazione mentre il giudizio andrà avanti per le questioni ulteriori. In tal caso i coniugi potrebbero addirittura chiedere il divorzio (infatti i termini decorrerebbero dalla sentenza non definitiva) prima ancora che ci sia la sentenza finale.

L’ordinanza è immediatamente esecutive (costituiscono titolo esecutivo) ma è modificabile e revocabile in ogni momento dal giudice istruttore (nella fase successiva) e soprattutto è appellabile mediante reclamo presso la Corte d’Appello.

La sentenza non definitiva potrà, invece, essere appellata mediante riserva di impugnazione.

 Il giudice istruttore

Inizia una vera e propria causa ordinaria, con prove (testimonianze, interrogatori formali), consulenti tecnici d’ufficio (perizie, consulenze contabili) sino ad arrivare alla sentenza, i provvedimento finale a conclusione del procedimento emesso dal giudice.

La sentenza finale e i provvedimenti provvisori nella separazione giudiziale

Una delle peculiarità del procedimento giudiziale è che la sentenza, quale provvedimento finale, adottato a seguito della fase istruttoria, dove le parti provvederanno a presentare tutte le prove, potrà essere completamente differente e ribaltare i provvedimenti provvisori emessi alla prima udienza con ordinanza.

Durante tutto il corso della seconda fase, istruttoria, il giudice potrà adottare dei provvedimenti (ordinanza) che vadano a modificare o a revocare decisioni precedenti.

La separazione giudiziale può diventare consensuale?

Certamente. Qualora le parti, nel corso del giudizio decidano di collaborare e trovare un accordo il giudizio si trasformerà in tutto e per tutto in consensuale.

Revisione delle condizioni

In qualsiasi momento, uno dei due coniugi potrà promuovere un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione.

Ciò potrà avvenire nel caso in cui sopraggiungano modifiche patrimoniali nella sfera economica di uno dei due coniugi, esempio il coniuge titolare dell’assegno di mantenimento ottiene un contratto di lavoro economicamente superiore all’altro coniuge oppure al contrario, il coniuge obbligato all’assegno perde il proprio lavoro. I provvedimenti di ogni genere, patrimoniali e non saranno sempre modificabili e rivedibili.

I documenti necessari nella separazione giudiziale:

  • Estratto dell’atto di matrimonio.
  • Lo Stato di famiglia dei due coniugi.
  • Il certificato di residenza degli stessi.
  • Copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
  • Copia di tutti i documenti depositati per l’altro coniuge.
Tempistiche per la separazione giudiziale?

A differenza della separazione consensuale, le tempistiche della giudiziale sono necessariamente più lunghe a causa delle due fasi processuali: presidenziale ed istruttoria (la più lunga). Una stima più precisa potrebbe essere di un tempo compreso tra i 2 e i 4 anni, tenuto conto del tribunale competente e della presenza di appelli o ricorsi.

Dopo quanto tempo posso divorziare?

Trascorso un anno dalla separazione giudiziale sarà possibile proporre domanda di divorzio. Il termine decorre dall’udienza di comparizione davanti al presidente e quindi dai provvedimenti provvisori o dalla sentenza non definitiva.

Quali sono i costi della separazione giudiziale?

I costi fissi, di giustizia sono calcolabili in € 98,00 per contributo unificato oltre le spese di notifica ed eventuali copie conformi o autentiche.

Il costo della parcella sarà decisamente più alto di quella consensuale e potrà variare a seconda dei casi tra i 1.500,00 e i 5.000,00 euro per un solo coniuge. Le varianti del caso concreto, compresi eventuali giudizi di impugnazione e/o ricorso, potrebbero aumentare notevolmente i costi stimati.

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